Viaggiare bene…Viaggiare informati

di Sara Lombardi

viaggi.jpegCi siamo, l'inverno è arrivato, il Natale è sempre più vicino ed  il conto alla rovescia per le tanto sospirate ferie è iniziato. L'estate è ormai  lontana e con essa il ricordo delle nostre giornate al mare fatte di relax, sport e dolce far niente….siete tristi? Niente di più sbagliato perché dopo le vacanze estive ecco arrivati  alle tanto amate ferie "d'inverno" e tutto dovrà essere perfetto. Tempo , clima, orari di partenza, valigia. Tutto dovrà essere perfetto, perché non c'è "sfiga" peggiore se non quella di fare delle brutte vacanze…rovinate da un qualunque imprevisto che si abbatte su di noi come un boomerang. Quindi meglio partite preparati e organizzati…almeno nella "sfiga" sarete in grado  di  tutelarvi e far valere i vostri diritti. Molto utile potrà essere visitare…

l sito dell'Enac "Ente Nazionale per l'Avizione Civile" dove è disponibile la Carta dei diritti dei passeggiari. (www.enac-italia.it).

Ma vediamo alcuni casi  come per esempio  il classico dei problemi in cui potremmo inciampare nel viaggiare in aereo : smarrimento del bagaglio. In questo caso prima di tutto dobbiamo denunciare il fatto all'ufficio oggetti smarriti dell'aeroporto e compilare un modulo PIR "Passenger Irregularity Report" inserendo oltre le caratteristiche del bagaglio anche la ricevuta dello stesso e il biglietto aereo.  La compagnia aerea è responsabile anche se esente da colpa, a meno che dimostri che la responsabilità del danno è imputabile al passeggero o che questi vi abbia contribuito per negligenza, omissione o atto illecito.

Se invece il bagaglio è stato danneggiato , avrete 7 giorni di tempo dall'arrivo per presentare reclamo ( per iscritto e per mezzo di raccomandata a/r) alla compagnia aerea interessata , allegando copia del PIR. 

Il bagaglio è dichiarato perso se entro 21 giorni dalla denuncia non è stato riconsegnato. Il risarcimento è previsto in misura diversa a seconda se la compagnia aerea è comunitaria o extra-comunitaria  :

1.    per le compagnie aeree comunitarie e le altre che aderiscono alla convenzione di Montreal (la maggior parte) la responsabilità della compagnia per il danno derivante da perdita, manomissione, danneggiamento, ritardata consegna del bagaglio è limitata a circa 1.167 euro per ciascun bagaglio registrato e in relazione al danno effettivamente subito;

2.    per le compagnie che non aderiscono alla convenzione di Montreal la responsabilità della compagnia è limitata a 20 dollari (circa 20 euro) per kg di bagaglio trasportato.

Nel caso in cui , al momento del check-in , abbiate compitato la cosiddetta "dichiarazione di valore"  è possibile aumentare il livello del risarcimento perché in questo caso il limite di responsabilità della compagnia è maggiore.

Altro nemico delle vacanze è la cancellazione del volo. In questi casi è inutile farsi prendere dalla rabbia o dal' agitazione , è meglio ragionare e capire cosa e come dovremmo chiedere. Innanzitutto si ha diritto entro 7 giorni dal fattaccio  alla restituzione del  prezzo pieno del biglietto  per la parte del viaggio non effettuato.

Possiamo anche chiedere di essere imbarcati su il primo volo alternativo disponibile oppure su un altro volo in una data successiva decisa dal viaggiatore in base alla disponibilità.  Il consumatore ha poi diritto all'assistenza formata da  pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa, oltre a poter effettuare, a titolo gratuito, due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica. Se poi viene scelto il volo alternativo, e questo sia il giorno successivo spetta la sistemazione in albergo e il trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione.

Oltre ciò il viaggiatore ha diritto ad una "compensazione pecuniaria" che varia in base alla lunghezza della tratta:

– 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri

– 400 euro per le tratte intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri.

– 600 euro per le tratte aeree che non rientrano nelle predette due ipotesi.

Il vettore aereo può ridurre del 50% la compensazione pecuniaria, ma solo nel caso in cui al passeggero è offerto di raggiungere la sua destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo. In tal caso, però, l'orario di arrivo non deve superare le due ore per le tratte aeree pari o inferiori a 1500 chilometri, tre ore per quelle intracomunitarie superiori ai 1500 chilometri e per tutte le altre comprese tra 1500 e3500 chilometri, quattro ore per tutte le altre tratte. 

Le altre ipotesi a cui potremmo andare in contro viaggiando in aereo sono l'Overbooking e il ritardo.  Nel primo caso significa che l'aereo è praticamente pieno, per noi non c'è posto e l'imbarco è negato. In questi casi se siamo fortunati è possibile che la compagnia ci offra di volare sullo stesso volo,  ma in classe differente….ed quasi sempre una classe esclusiva Bussines o First, in questo caso  "grazie …overbooking!", in caso contrario il vettore farà un offerta di rinuncia al volo dietro congruo compenso da concordare , che se accettata dà anche la possibilità di ottenere il rimborso entro 7 giorni del biglietto aereo o a un volo alternativo. In alternativa il passeggero può richiedere una sorta di indennizzo  che va dalle 250.00 alle 600.00€ a seconda della durata del viaggio annullato.

Ultimo…ma non per questo meno irritante è il caso del ritardo del volo. Il passeggero ha diritto di ricevere e la compagnia ha l'obbligo di consegnare ( in relazione all'attesa) completa assistenza, vale a dire pasti, bevande ed eventuale sistemazione in hotel con relativo trasporto nonché due chiamate telefoniche o due messaggi via telefax, fax o posta elettronica, e tutto questo se il volo ha un ritardo di  :

2 o più ore rispetto all'orario di partenza previsto per tutte le tratte aeree inferiori pari a 1500km;

3 o più ore per le tratte intracomunitarie superiori a 1500km per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km;

4 o più ore per tutte le altre tratte

– se il volo ha almeno 5 ore di ritardo si ha diritto al rimborso del biglietto entro 7 gg ( se il volo è divenuto inutile) nonché, a seconda della circostanza, ad un volo di ritorno al punto di partenza iniziale. Naturalmente il passeggero può anche chiedere un risarcimento supplementare.

Per saperne di più potete contattare alcuni siti come www.turistipercaso.itwww.sosvacanze.itwww.consumatori.it/turismo/index.htm …..E ricordate sempre che la prima regola per viaggiare bene è viaggiare informati! Buone vacanze e Buone Feste.

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